A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 180/2026 recante "Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica", cambia la disciplina relativa al voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Il nuovo modello è incentrato sulla creazione di un elenco degli elettori fuori sede presso l'ufficio elettorale di ciascun Comune.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica a:
- Alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
- All'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
- Ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Non si applica alle elezioni amministrative e regionali.
Chi può presentare la domanda
Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco comunale degli elettori fuori sede gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune situato al di fuori della Emilia-Romagna che si trovano temporaneamente domiciliati nel Comune di Ferrara e rientrano in una delle seguenti categorie:
- Studenti e lavoratori - gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi (art. 8, co.2 e 3);
- Elettori per motivi di cura - gli elettori che, per motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co.4);
- Caregiver familiari - gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
- Genitori e familiari - gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo).
Quando si presenta la domanda
La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell'elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:
- Studio o lavoro (condizione già in essere): la domanda va presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è valida per le consultazioni dell'anno successivo;
- Studio o lavoro (condizione sorta dopo il 31 dicembre): la domanda va presentata entro 30 giorni dalla data in cui maturano i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione (valida per le consultazioni dell'anno in corso);
- Motivi di cura, caregiver familiari e genitori/familiari conviventi di minori in trattamento medico: la domanda va presentata non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione (valida per le consultazioni dell'anno in corso).
Quanto dura l'iscrizione e come revocarla
L'iscrizione nell'elenco comunale degli elettori fuori sede ha validità annuale e non si rinnova automaticamente. Chi intende usufruire di questa possibilità anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda, nel rispetto dei termini previsti.
La domanda può essere revocata con le stesse modalità e nel rispetto degli stessi termini previsti per la presentazione. Il Comune di Ferrara provvede alla cancellazione dell'elettore dall'elenco e comunica la revoca al Comune di iscrizione elettorale per gli adempimenti di competenza.
Come presentare la domanda
La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici, secondo le modalità indicate dall'Ufficio elettorale.
A Ferrara è possibile presentarla:
Alla domanda devono essere allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per la categoria di appartenenza, in relazione ai motivi di studio, lavoro, cura o assistenza familiare (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).
La condizione di elettore fuori sede può essere dichiarata anche mediante autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme restando le verifiche e le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Si pubblica, al riguardo, il modello di domanda Ministeriale in formato PDF editabile nella sezione Documenti del sito.