A chi è rivolto
Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:
- non essere sposati o parti di altra unione civile;
- non essere interdetti per infermità di mente (art.85 c.c.);
- non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.);
- nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'unione civile dell'altra (art. 88 c.c.).
Descrizione
Ai sensi della legge 76 del 2016 è possibile costituire un'unione civile, davanti al Sindaco o a un suo delegato.
Nel comune di Ferrara la costituzione di un'unione civile può aver luogo presso la sede municipale in Piazza del Municipio 2, o la sala Imbarcadero presso il Castello Estense o presso il Ridotto del Teatro Comunale.
Sposami a Ferrara
Culla del Rinascimento, atmosfere e scorci che evocano gli antichi fasti degli Estensi, Ferrara è la città ideale per coronare il proprio legame d’amore.
Attraverso il progetto ‘Sposami a Ferrara’, l’Amministrazione ha individuato e messo a disposizione 4 location in 4 dei palazzi più iconici della città idonei alla celebrazione del matrimonio e delle unioni civili.
Vai al sito di Sposami a Ferrara https://www.comune.ferrara.it/sposamiaferrara
Cosa si ottiene
Nel caso il procedimento amministrativo si concluda positivamente verrà comunicato e, se prevista, vi sarà l'emissione di un provvedimento, una certificazione, un'autorizzazione o altra documentazione attestante. In caso contrario l'Amministrazione comunicherà l'esito negativo.
Tempi e scadenze
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
Casi particolari
Cittadini stranieri
Il cittadino straniero che vuole costituire un'unione civile in Italia deve consegnare anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'unione civile.
Le disposizioni della legge n°76/2016 non danno specifiche indicazioni sul contenuto e sull'autorità competente all'emissione di tale dichiarazione. Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.
Casi di infermità o impedimento
In caso di infermità o impedimento, comprovato tramite certificato medico o altra idonea certificazione, la dichiarazione può essere resa anche fuori dalla casa comunale.
Una procedura d'urgenza è garantita in caso di imminente pericolo di vita.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.