A chi è rivolto
Discendenti di emigrati italiani all'estero (i quali a loro volta non abbiano perduto la cittadinanza italiana).
Descrizione
Ai sensi della Legge n. 555/1912 sulla cittadinanza italiana, la prole nata all'estero da cittadino italiano acquisisce dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di nostri emigrati siano investiti della cittadinanza italiana.
Detta eventualità si è ancora più estesa per gli appartenenti a famiglia di antica origine italiana i quali siano nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, secondo il dettato della sentenza n. 30 del 9 Febbraio 1983 della Corte Costituzionale, cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza italiana all'epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata.
Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante o di figlia di nostro emigrante sono da reputarsi cittadini italiani jure sanguinis per derivazione materna purchè nati dopo il 1° gennaio 1948, data d'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Normativa di riferimento:
- Legge 13 Giugno 1912, n. 555 "Sulla cittadinanza italiana"
- Legge 5 Febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza"
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 Aprile 1991 "Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano"
- Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1.170 del 24 Febbraio 2003 "Problematiche lagate al rimpatrio dei cittadini argentini di origine italiana"
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 26 del 1° Giugno 2007
Cosa si ottiene
Nel caso il procedimento amministrativo si concluda positivamente verrà comunicato e, se prevista, vi sarà l'emissione di un provvedimento, una certificazione, un'autorizzazione o altra documentazione attestante. In caso contrario l'Amministrazione comunicherà l'esito negativo.
Tempi e scadenze
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
Casi particolari
Atti provenienti dall'Argentina
L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con L. n. 533/1988, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità dell'altra parte che li ha rilasciati.
Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità consolare, tutta la documentazione dovrà essere presentata corredata della Apostille dell'Aja (Convenzione del 5 ottobre 1961).
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.