A chi è rivolto
Cittadini residenti e non residenti
Descrizione
Secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi, o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, può essere richiesta anche agli uffici comunali.
Nota del Ministero dell'Interno
Il Ministero dell'Interno ha emanato, sull'argomento, la circolare n. 3/2006 del 27 ottobre 2006 avente ad oggetto "l'autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione dei beni mobili registrati e degli atti di costituzione di garanzia degli stessi. Art. 7, D.L. n. 223/2006", la quale precisa che "al pubblico dipendente è attribuito unicamente il compito di accertare l'identità della persona che sottoscrive l'atto e di attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza" e che "la normativa di riferimento è quella relativa all'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445".
Il Comune, inoltre, è competente ad eseguire esclusivamente l’autentica di firma e non le altre operazioni relative al passaggio di proprietà dei beni mobili registrati.
Ciò significa che è in ogni caso necessario rivolgersi direttamente al PRA, oppure ad un ufficio Aci o ad agenzie di pratiche auto, entro 60 giorni per la trascrizione dell’atto e tutti gli altri adempimenti, quali il pagamento delle tasse e diritti relativi.
Come fare
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione (se prevista).
Cosa si ottiene
Nel caso il procedimento amministrativo si concluda positivamente verrà comunicato e, se prevista, vi sarà l'emissione di un provvedimento, una certificazione, un'autorizzazione o altra documentazione attestante. In caso contrario l'Amministrazione comunicherà l'esito negativo.
Tempi e scadenze
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
Casi particolari
Certificato di proprietà digitale
Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale sostituendo progressivamente l'attuale documento cartaceo.
Tutte le persone in possesso del nuovo Certificato di Proprietà, in caso di vendita del veicolo, dovranno recarsi al PRA muniti di ricevuta di possesso del Certificato e provvedere a materializzarlo, rendendolo cartaceo. Solo dopo aver ottenuto dal PRA la materializzazione del Certificato di Proprietà sarà possibile ottenere l’autentica della firma sulla dichiarazione di vendita.
Non è possibile ottenere l'autentica della firma sulla dichiarazione di vendita per tutti i veicoli in possesso del nuovo DU.
Il DU, Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (dal 01/01/2020) sostituirà progressivamente la Carta di Circolazione e il Certificato di Proprietà del veicolo.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.